Accantonamenti duplicativi del FCDE: il warning della Corte dei conti

L’inserimento tra gli “Altri accantonamenti” di uno specifico e separato accantonamento denominato “Fondo rischi insussistenza residui attivi da trasferimenti correnti verso altre p.a.”, separato e distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), non è conforme a quanto stabilito dal principio contabile applicato, il quale contempla l’accantonamento al FCDE quale unico strumento di sterilizzazione del rischio di esigibilità delle entrate, stabilendo oltretutto appositi ed inderogabili meccanismi di quantificazione e calcolo: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 185/2026/PRSP, depositata il 25 settembre 2026.

Secondo i giudici, inoltre, la creazione del suddetto separato accantonamento non consente o, comunque, ostacola o rende più difficoltose le operazioni di verifica, da parte dei competenti organi di controllo interni ed esterni, del rispetto delle modalità di commisurazione e quantificazione dell’accantonamento al FCDE inderogabilmente imposte dal legislatore.

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