Nel sistema dell’armonizzazione contabile è importante la corretta quantificazione del fondo rischi contenzioso, misura di carattere prudenziale, la cui costituzione risulta doverosa – in presenza dei relativi presupposti – in forza di quanto previsto dal § 5.2, lett. h), dell’All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 186/2026/PRSE, depositata il 25 settembre 2026.
Trattasi, infatti, di misura volta a consentire all’ente gravato dal contenzioso di premunirsi di una provvista adeguata a mitigare l’impatto sul bilancio delle eventuali sentenze di condanna (cfr. sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 9/2024/PRSE).
Circa le specifiche attività di valutazione del rischio di soccombenza, i giudici hanno richiamato i criteri metodologici di massima enunciati dalla giurisprudenza contabile (sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 18/2020/PRSE; sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 69/2020/PRSE; sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 37/2023/VSG), da esplicitare nei documenti di accompagnamento allegati sia alla nota integrativa al bilancio che alla relazione sulla gestione (art. 11, comma 5, lett. a) e comma 6, d.lgs. n. 118/2011).
Come da tempo evidenziato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. Aut., delib. n. 14/2017/INPR), ai fini della corretta quantificazione del fondo contenzioso “risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. (….)”.
Detta ricognizione, al fine di assolvere la funzione prudenziale sottesa all’accantonamento in esame, deve altresì avvenire in modo tempestivo e deve avere ad oggetto tutti i rischi di soccombenza, non solo i contenziosi processuali, ma anche quelli stragiudiziali o per i quali la lite non ha ancora avuto sviluppi processuali.
La corretta e congrua determinazione di tale fondo, la cui verifica è affidata dalla vigente disciplina all’OREF, è dunque da considerarsi essenziale al fine di evitare squilibri economico-finanziari, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, nella duplice prospettiva statica e dinamica.





