Persistenza di residui attivi risalenti: il warning della Corte dei conti

La persistenza nelle scritture contabili di residui attivi provenienti da esercizi precedenti, non movimentati, impone all’Ente, in occasione del previsto riaccertamento, la puntuale verifica della fondatezza giuridica dei crediti, della loro esigibilità ed effettiva riscuotibilità, per assicurare il mantenimento dei soli residui attivi che possiedono di fatto tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 9.1): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 185/2026/PRSP, depositata il 25 settembre 2026.

Nell’ambito di tali attività, qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti circa il permanere delle condizioni che hanno originato l’accertamento dei crediti ovvero sorgano dubbi circa l’effettiva riscuotibilità (vieppiù se le entrate originano da trasferimenti da Pubbliche Amministrazioni per cui l’attività ricognitiva si rivela maggiormente complessa), al fine di continuare a riportare a residuo importi già riaccertati nei precedenti rendiconti si rende necessario provvedere ad apposito accantonamento, almeno fino al completamento dell’attività di verifica, tenuto conto degli effetti che gli stessi concorrono a determinare sul risultato di amministrazione.

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