Come è noto, il legislatore, nei casi di mancata redazione e mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato (d.lgs. n. 149/2011, art. 4, comma 6), ha previsto specifiche misure sanzionatorie, sia di natura pecuniaria (riduzione della metà dell’indennità di mandato e degli emolumenti, per le tre successive mensilità, rispettivamente per il Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il Responsabile del servizio finanziario del Comune o per il Segretario generale) e sia di natura divulgativa (nel sito web istituzionale dell’ente, il Sindaco deve dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni).
Le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con sent. n. 28/2019/DELC, hanno precisato come il tenore letterale dell’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 manifesti, con chiarezza, l’intenzione del legislatore di equiparare, anche a fini risarcitori, la mancata predisposizione della relazione di fine mandato con la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente; solamente la pubblicazione, infatti, determina l’effettiva attrazione del principio di trasparenza, consentendo forme di “controllo diffuso” da parte dei cittadini sul corretto esercizio dei poteri pubblici.
Quindi, “l’inadempimento di ogni singolo obbligo previsto dalla sequenza procedimentale, individuata nelle insopprimibili tappe, redazione certificazione-controllo-pubblicazione-, costituisce il presupposto dell’applicabilità della sanzione, di cui all’art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149/2011; di conseguenza anche la mancata pubblicazione, nelle modalità prescritte, della relazione di fine mandato, pur debitamente redatta e certificata, comporta l’irrogazione della pena pecuniaria contabile” (cit. SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 28/2019/DELC).
Per questo motivo, come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 195/2026/VSG, depositata il 25 settembre 2026, il legislatore prevede un sistema sanzionatorio omogeneo, sia nel caso di mancata redazione della relazione, sia in quello di mancata pubblicazione; detto sistema troverà applicazione non solo dopo la verifica della mancata predisposizione e pubblicazione della relazione, ma anche in caso di ritardo nell’espletamento di tali adempimenti, in quanto anche tale circostanza vanificherebbe o, quantomeno limiterebbe, il diritto della collettività all’esercizio “consapevole” del voto (cfr. SS.RR., sent. n. 5/2021/EL e sent. n. 13/2022/DELC).
Per quanto riguarda le modalità attuative dell’eventuale sanzione pecuniaria, conformemente ai principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza contabile, l’applicazione della stessa è rimessa esclusivamente all’ente locale e, in particolare, agli uffici del comune preposti alla liquidazione delle competenze (in tal senso, Sez. Aut., delib. n. 15/2015/QMIG).





