Mancata pubblicazione dei curricula dei commissari di gara: mera irregolarità se i requisiti sono riscontrati

La mancata osservanza dell’obbligo di trasparenza relativo alla pubblicazione dei curricula dei commissari di gara (previsto dall’art. 28, comma 2, del Codice dei contratti pubblici – d.lgs. n. 36/2023) costituisce un’irregolarità che non rende illegittima la composizione della commissione, purché sussistano, in capo ai commissari, i requisiti sostanziali previsti dalle norme e, in particolare, dall’art. 93 del Codice che richiede, oltre all’assenza di profili di incompatibilità, il possesso di esperienza e di adeguata competenza professionale: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 29 settembre 2026, n. 5413.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario, la mancata pubblicazione dei curricula dei componenti della commissione giudicatrice e delle dichiarazioni relative all’assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi non determina, di per sé, l’illegittimità né, tantomeno, la nullità del provvedimento di nomina della commissione o degli atti della procedura. Gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa di settore hanno, infatti, funzione conoscitiva e preventiva, in quanto sono diretti a consentire la verifica delle competenze dei commissari e dell’eventuale sussistenza di situazioni ostative, ma non costituiscono elementi essenziali dell’atto di nomina.

Ne consegue che la procedura di gara può risultare viziata soltanto ove sia accertata in concreto l’effettiva sussistenza di una causa di incompatibilità, di un conflitto di interessi o di altra situazione ostativa rilevante; la sola omissione degli adempimenti pubblicitari non è, invece, sufficiente a determinare l’invalidità della procedura (si vedano, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 gennaio 2019, n. 283 e sent. 4 marzo 2025, n. 1822).

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