La verifica degli equilibri di cassa è fondamentale per la salvaguardia dell’equilibrio complessivo

La salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario complessivo dell’Ente deve necessariamente contenere una scrupolosa verifica degli equilibri di cassa che passi in rassegna i flussi di cassa, evidenziando separatamente gli equilibri di parte corrente e quelli di parte capitale: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 194/2026/PRSE, depositata il 25 settembre 2026.

Secondo i giudici, un’accurata verifica della situazione di cassa nei termini prescritti dall’ordinamento contabile non può non passare da una rigorosa verifica della corrispondenza del fondo di cassa con le risultanze del conto del Tesoriere né può prescindere da una puntuale determinazione della giacenza vincolata di cassa da parte dell’Amministrazione comunale.

Sul punto, nel rinviare a quanto indicato al punto 10 dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, riguardante la contabilizzazione dell’utilizzo degli incassi vincolati e nel richiamare l’attenzione dell’Ente sull’obbligo di contabilizzare anche i movimenti di utilizzo e reintegro delle entrate vincolate secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la Corte ha rimarcato l’importanza, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione, in quanto «la mancata corretta apposizione dei vincoli sulle giacenze di cassa costituisce un comportamento contrario alla sana gestione e determina una non corretta quantificazione del fondo cassa che condiziona in concreto, ai sensi dell’art. 186 del Tuel, la genuina determinazione del risultato di amministrazione» (sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 94/2020/REF).

L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione traspare chiaramente nell’art. 195 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. Sezione Autonomie, delib. n. 31/2015/INPR; sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 108/2020/PRSP; sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 157/2020/PRSE).

Ricordiamo, inoltre, che analoghi obblighi di separata contabilizzazione delle entrate vincolate sono, altresì, previsti a carico dell’istituto tesoriere (cfr., art. 209, comma 3-bis, del TUEL).

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