Appalti: il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta

Come è noto, l’art. 101 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) disciplina l’istituto del soccorso istruttorio; in particolare, il comma 1 consente al concorrente di:

  1. integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica;
  2. sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, nel documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non è ammissibile il soccorso istruttorio (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di par condicio dei concorrenti; si possono invece emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente appartenenti all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 30 dicembre 2025, n. 10427; sent. 23 maggio 2025, n. 4526 e sent. 2 ottobre 2023, n. 8612).

Conseguentemente, in applicazione dei suesposti principi, il TAR Lombardia, Milano, sez. I, nella sent. 13 luglio 2026, n. 3650, ha affermato che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta e, in particolare, alla carenza dei requisiti premiali previsti dal disciplinare di gara.

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