L’erronea individuazione, da parte dell’operatore economico, del triennio di riferimento si traduce in una irregolarità della domanda di partecipazione alla gara di appalto che può essere superata tramite il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) in quanto resta estranea al contenuto dell’offerte economica e tecnica: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 10 luglio 2026, n. 5551.
Ed infatti, fatta eccezione per le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente, il citato art. 101, comma 1, del Codice, disciplinante il soccorso istruttorio, consente al concorrente di:
- integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica;
- sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, nel documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica (in termini, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 23 settembre 2025, n. 7461).





