Fase esecutiva di convenzioni stipulate tra comune e una società in house: opera l’accesso civico

Come è noto, dichiaratamente formulata anche ai sensi dell’accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013) è azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione di un interesse, concreto e attuale in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazioni in tal senso (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4 gennaio 2021, n. 60; sez. VI, sent. 5 ottobre 2020, n. 5861).

Difatti, con l’accesso civico generalizzato, il legislatore ha inteso superare il divieto di controllo generalizzato sull’attività delle pubbliche amministrazioni, per cui l’interesse individuale alla conoscenza è protetto in sé, ferme restando le eventuali contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, di cui alle eccezioni espressamente stabilite dalla legge a presidio di determinati interessi ritenuti di particolare rilevanza per l’ordinamento giuridico.

Secondo il Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 2 luglio 2026, n. 5296, considerato che l’art. 35, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) ha esteso l’accesso civico anche alla fase esecutiva dei contratti pubblici esternalizzati, a fortiori l’accesso civico può riguardare la fase esecutiva di convenzioni stipulate tra un ente pubblico (nel caso specifico, un comune) ed una società in house che, nonostante la sua forma privata, integra, pur sempre, uno strumento per la realizzazione di esigenze pubbliche.

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