La mera rateizzazione del credito non esclude, di per sé, la sua natura di credito di dubbia o difficile esazione, dovendo comunque essere valutata l’effettiva capacità di realizzo, anche alla luce dell’andamento storico della riscossione e del rispetto del piano di pagamento: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 247/2026/PRSE, depositata il 13 luglio 2026.
Parimenti, l’incasso intervenuto nell’esercizio successivo può rilevare ai fini del calcolo del FCDE solo nei limiti consentiti dal principio contabile applicato.
Il punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 consente, infatti, di non svalutare i crediti accertati nell’esercizio e riscossi nell’esercizio successivo, purché l’incasso intervenga prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente; ne consegue che l’eventuale riscossione successiva all’approvazione del rendiconto non può essere utilizzata per giustificare ex post l’esclusione della relativa posta dal calcolo del FCDE riferito al medesimo esercizio.
Diversamente operando, permane il rischio di una sottostima del FCDE, con possibile sovrastima del risultato di amministrazione.





