Non è corretto l’operato dell’ente locale che, in ragione della mancanza dei cronoprogrammi di spesa, imputa il fondo pluriennale vincolato solo all’esercizio successivo: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 114/2026/PRSP, depositata il 16 settembre 2026, secondo cui, tale circostanza, “suscita dubbi in merito alla capacità programmatoria dell’Ente”.
Come è noto, il FPV – quale componente del risultato di amministrazione e, quindi, fattore incidente sull’equilibrio di bilancio – è uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche che evidenzia con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo.
In quest’ottica, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, assume valore strategico la sussistenza e l’aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile (in proposito si richiamano, ex multis, le deliberazioni della sez. reg. di contr. Emilia-Romagna nn. 59/2019/PRSE, 74/2019/PRSP, 6/2020/PRSE e 96/2020/PRSE).





