Fondo rischi contenzioso: esclusa una quantificazione meramente forfettaria e prudenziale

In materia di fondo rischi contenzioso, deve ritenersi esclusa una quantificazione meramente forfettaria e prudenziale del rischio di soccombenza, richiedendosi, al contrario, un’analisi specifica delle singole poste e partite, che tenga altresì conto dell’incidenza delle spese di giudizio e degli eventuali interessi sulle somme in contestazione: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sardegna, nella delib. n. 432/2026/PRSE, depositata il 16 settembre 2026 (in termini, cfr., ex multis, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 46/2023/VSG, secondo cui “è contrario ai principi contabili il comportamento del Comune che calcolo in maniera forfettaria l’importo da accantonare a titolo di fondo rischi da contenzioso”).

Nell’occasione i giudici hanno considerato puntuale un prospetto ricognitivo della situazione dei contenziosi in essere che recava l’elenco dei giudizi pendenti ed evidenziava, per ciascuna causa, il relativo valore, la quotazione del rischio di soccombenza e l’importo da accantonare.

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