Anche i provvedimenti cautelari rientrano nel perimetro oggettivo dell’obbligo informativo di cui all’art. 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023): è quanto evidenziato dal TAR Lazio, Roma, sez. I, nella sent. 14 luglio 2026, n. 12917.
Ed infatti, come è noto, l’art. 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) prevede che “L’operatore economico ha l’onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale”; tra i provvedimenti di cui al numero 1) vi sono sia gli “atti di cui all’articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale”, sia gli “eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all’esercizio dell’azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell’articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h)”.





