Come è noto, l’art. 13, comma 15-ter, del decreto legge n. 201/2011 dispone che “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. […]”.
La Corte dei conti, sez. giurisd. Campania, nella sent. n. 182/2026, depositata il 16 luglio 2026, ha evidenziato che, in caso di mancata trasmissione, non può ritenersi responsabile il soggetto che ha cessato le funzioni, a seguito di quiescenza, abbondantemente prima della scadenza del termine di invio (nel caso specifico, il responsabile era stato collocato in quiescenza il 1° settembre, ossia oltre un mese prima rispetto alla scadenza del 14 ottobre).
Secondo i giudici, la condotta omissiva colposa (il mancato invio) deve “ritenersi perfezionata esclusivamente alla scadenza del termine previsto per la trasmissione della delibera TARI”; conseguentemente, il soggetto subentrante nelle funzioni avrebbe avuto il tempo necessario per provvedere e su di lui ricade la responsabilità colposa per il mancato invio.





