È illegittimo il silenzio del comune dinanzi ad una richiesta di accesso documentale, avanzata da un condominio, ed avente ad oggetto la documentazione riguardante la fornitura idrica: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VI, nella sent. 29 giugno 2026, n. 4122 (nel caso specifico, si chiedeva copia di: contratto, estratto della complessiva situazione economica sugli omessi e/o parziali pagamenti, fatture, solleciti, avvisi di accertamento esecutivo idrico riferiti a ciascuna annualità, atti di pignoramento, messe in mora, atti interruttivi della prescrizione).
L’istanza di accesso era stata formulata dal condominio con riferimento all’esigenza di ricostruire l’iter seguito nella adozione e notificazione di un atto funzionale alla riscossione di quanto dovuto a titolo di canone idrico per una annualità; ne discendeva il collegamento tra i documenti richiesti ed il diritto del ricorrente, soggetto passivo della pretesa creditoria azionata dal comune.
Di qui l’“interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscenza di tutti gli atti che in quell’iter procedimentale si inscrivono, ex art. 22, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990, e la legittimazione del condominio.
Il silente contegno serbato dal Comune, secondo i giudici:
- aveva leso irrimediabilmente l’interesse conoscitivo azionato dal condominio, funzionale giustappunto al pieno dispiegamento delle proprie prerogative difensive, in relazione ad un atto che concreta una pretesa creditoria azionata nei suoi confronti;
- aveva precluso in radice ogni “utile” acquisizione dei dati richiesti, afferenti giustappunto all’iter procedimentalein concreto seguito dalla Amministrazione comunale nella adozione e notificazione dell’atto con cui si avanzava la pretesa creditoria;
- non aveva consentito, indi, al condominio di verificare la legittimità e la correttezza della actioprocedimentale spiegata dai soggetti intimati, e la sua aderenza al paradigma normativo.
D’altra parte, nella fattispecie in esame, la posizione “conoscitiva” azionata dal condominio era funzionale a soddisfare la legittima aspirazione del condominio di verificare la correttezza e la legittimità dell’agere del Comune nella fase prodromica alla emanazione dell’avviso di accertamento, e ciò al fine di compiere ogni valutazione funzionale all’esercizio, per ciò solo eventuale, delle guarentigie difensive di impugnazione.





