Per il caso in cui si verifichino tensioni di cassa, l’ordinamento degli enti locali appresta un rimedio, mediante il disposto di cui all’art. 222 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), dedicato all’anticipazione di tesoreria.
Lo strumento consiste nella possibilità per l’ente locale di chiedere al tesoriere, tramite delibera di giunta, un’anticipazione di liquidità, qualora sussistano improrogabili esigenze di cassa, derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni; tale possibilità è consentita all’ente entro il limite massimo dei tre dodicesimi (elevato a cinque fino al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 1, c. 782, della L. n. 197 del 2022) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, che afferiscono ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
In altri termini, come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 73/2026/PRSE, depositata il 30 giugno 2026, l’istituto si caratterizza per essere una temporanea concessione di liquidità da parte del tesoriere per fronteggiare momentanee carenze di cassa, quale soluzione di breve periodo, finalizzata al superamento di transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità, per superare una momentanea carenza di liquidità, vale a dire per fronteggiare improrogabili e comunque transitorie esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico fisiologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni nell’ambito di una gestione finanziaria sostanzialmente equilibrata.
Per contro, essa non può costituire una forma sistematica di finanziamento.
Innanzitutto, l’anticipazione determina un aggravio finanziario per l’ente, in quanto le somme anticipate producono interessi di cui è creditore l’istituto tesoriere.
Inoltre, il reiterato ricorso nel tempo alle anticipazioni, ove si verifichi oltre i limiti di legge, costituisce il sintomo di latenti squilibri nella gestione di competenza e, nei casi più gravi, potrebbe configurare una violazione del disposto dell’art. 119 cost., tracimando in una forma surrettizia di indebitamento, con il rischio di finanziare spese diverse da quelle di investimento.





