Illegittima l’esclusione dalla gara se disposta sulla base di una clausola nulla

È illegittima l’esclusione dalla gara disposta in applicazione di una clausola del disciplinare nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 26 giugno 2026, n. 4110.

Nel caso specifico, il disciplinare prevedeva l’allegazione, a pena di esclusione, di un’“analisi senza prezzi” delle opere previste nelle migliorie pur in presenza di un computo metrico non estimativo regolarmente allegato. Quest’ultimo documento – unitamente alla relazione tecnica, anch’essa allegata all’offerta – racchiudeva, infatti, tutti gli elementi descrittivi, qualitativi e quantitativi delle migliorie e (se completo) assolveva alla medesima funzione dell’analisi delle migliorie (senza prezzi), inglobandone le informazioni e assumendo, ove previsto a pena di esclusione, la natura di elemento “essenziale” dell’offerta tecnica (TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. 25 maggio 2020, n. 741).

L’esclusione, in altri termini, era stata disposta per un disallineamento di tipo meramente formale e documentale, ma non certo per una carenza in termini sostanziali di un elemento strutturale dell’offerta, e ciò dal momento che, in disparte il computo metrico estimativo allegato all’offerta economica, i dati richiesti (analisi senza prezzi) erano concretamente presenti, o comunque ictu oculi ricavabili, dal ridetto computo metrico non estimativo e dalla relazione allegata alla stessa offerta tecnica, con la conseguenza che essi formavano, in definitiva, parte integrante di quest’ultima.

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!