Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è il “saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse” (cfr. paragrafo 5.4.1 dell’Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).
In particolare, il fondo in questione assume le caratteristiche di strumento di programmazione e controllo delle modalità e dei tempi di impiego delle risorse, prevalentemente vincolate. Infatti, come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sardegna, nella delib. n. 307/2026/PRSE, depositata il 30 giugno 2026, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche, in base alla normativa vigente, trovano fondamento nel programma triennale delle opere pubbliche con relativo elenco annuale che prevede, altresì, la redazione di un apposito cronoprogramma per ciascuna spesa di investimento programmata.
Sicché, qualora nel corso della gestione dell’esercizio (e dei successivi), l’andamento dello stato di avanzamento dei lavori fosse diverso rispetto a quello previsto nel cronoprogramma, sarà necessario aggiornare lo stesso cronoprogramma, adottando le correlate variazioni al bilancio di previsione, al fondo pluriennale vincolato legato all’investimento con conseguente reimputazione degli impegni assunti in misura differente rispetto alle previsioni contenute nel cronoprogramma aggiornato.
I giudici contabili sardi hanno rammentato l’importanza di monitorare costantemente la corretta determinazione del FPV, prestando particolare attenzione al momento della programmazione e della correlata previsione di bilancio, quando occorre formulare adeguati programmi di impiego delle risorse acquisite, supportati e giustificati da congrui “cronoprogrammi”, saldamente ancorati agli esercizi finanziari in cui si prevede che il progetto trovi la sua attuazione, misurata dal perfezionamento delle relative obbligazioni (in tal senso, cfr. deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016/INPR).
Infine, la Corte ha raccomandato la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata nella costituzione del FPV, indispensabile ai fini di un bilancio veritiero e corretto.





