L’importanza del PEF nel caso della TARI

La tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC), aveva sostituito la TARES che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), con cui sono state abolite, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e la TASI, ha fatto salve espressamente le disposizioni sulla TARI contenute nella legge n. 147 del 2013.

Le tariffe della TARI sono determinate (con deliberazione del Consiglio comunale) sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.

Il PEF, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze, da approvarsi, a decorrere dall’anno 2022, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Sul punto, i commi 654 e 654bis della legge n. 213/2014 prevedono espressamente che: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” e che “Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”.

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