Come è noto, l’art. 21 del TUSP (d.lgs. n. 175/2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che il risultato negativo di una partecipata che gestisce un servizio pubblico a rete di rilevanza economica (si pensi, ad esempio, ad una società che gestisce il servizio idrico integrato a livello regionale) si calcola come differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’art. 2425 c.c.
L’accantonamento in questione, secondo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 133/2025/PRSP, depositata il 27 ottobre 2025, deve essere commisurato non
solo alla differenza negativa tra valore e costi della produzione dell’ultimo esercizio della società partecipata, ma anche alle eventuali differenze negative pregresse qualora, nel frattempo, non intervengano azioni di ripiano delle perdite della società (cfr. sez. reg. contr. Liguria, delib. n. 114/2020/PRSP).
L’eventuale errata sottostima del fondo in questione, ovviamente, inciderebbe sulla parte disponibile del rendiconto del comune, con errata rappresentazione della reale situazione economico-contabile.




