Gli elementi probatori acquisiti in sede di patteggiamento penale possono essere autonomamente valutati dalla Corte dei conti nel giudizio di responsabilità erariale: è quanto affermato dai giudici contabili della sez. giurisd. Marche, nella sent. n. 148/2025, depositata il 18 luglio 2025.
La recente modifica dell’art. 445, comma 1-bis, del c.p.p. (disposta nell’ambito della c.d. “riforma Cartabia”) ha avuto, fra i propri obiettivi, quello di limitare gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento ex art. 444 c.p.p) nonché quello di evitare che essa possa assumere efficacia probatoria ex se nel giudizio di responsabilità amministrativa.
Ciò, tuttavia, non comporta affatto la conseguenza che nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale il Giudice contabile non possa autonomamente valutare, ai fini della formazione del proprio libero convincimento, gli elementi probatori acquisiti nell’ambito di altri procedimenti, ivi compreso quello penale.
Come è noto, infatti, il legislatore ha previsto un regime di “circolazione” degli elementi tra i vari procedimenti (penale, civile, amministrativo, contabile), finalizzato, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, a non far disperdere gli esiti delle attività svolte nei vari plessi giudiziari, disciplinando, altresì, la loro valenza a seconda del grado di accertamento raggiunto. Pertanto, se è vero che, a seguito del novellato art. 445, comma 1-bis, del c.p.p., la sentenza di patteggiamento non ha efficacia diretta nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile sotto i profili del “giudicato” e dell’intrinseca valenza probatoria, rimane pienamente valutabile dalla Corte dei conti il materiale probatorio raccolto nell’ambito del procedimento penale (cfr., ex multis, Corte dei conti, sez. app. Reg. Sic., sent. n. 2/2024; sez. giurisd. Marche, sent. n. 19/2023; sez. II app., sent. n. 240/2024).
Peraltro, tale conclusione si inserisce perfettamente nel solco della consolidata giurisprudenza contabile, “secondo cui la sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., pur non potendosi tecnicamente configurare come una pronuncia di condanna, non preclude al giudice di merito di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti storici su cui si fonda l’imputazione per responsabilità, potendo la stessa costituire uno degli indizi sui quali il giudici contabile può fondare il proprio convincimento” (cfr. sez. II app., sent. n. 16/2024 e precedenti ivi richiamati; sez. I app., sent. n. 25/2023).





