Secondo quanto previsto dall’art. 101, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), il soccorso istruttorio è esperibile per “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, nel documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.
Tale istituto non può operare in caso di riscontrata assenza, in capo all’impresa consorziata designata esecutrice, di un preciso requisito di qualificazione di ordine tecnico-organizzativo richiesto dalla lex specialis, che, in quanto tale riveste una valenza “sostanziale”, qualificante la stessa domanda di partecipazione, la cui carenza non può essere sanata, trattandosi di elemento che compone l’offerta (nel caso specifico, tecnica): è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. V ter, nella sent. 5 ottobre 2026, n. 15572.
Del resto, secondo consolidata giurisprudenza, “il soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti […] richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis (specie se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte e, conseguentemente, l’integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento. In definitiva, in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell’Amministrazione) di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. I, 21.2.2024, n. 165).
Dunque – fermo restando che: “l’obbligo di ammissione al soccorso istruttorio deve essere coerente con il principio di equa distribuzione, tra le parti della procedura concorsuale, dell’onere di diligenza normalmente esigibile”, “sull’impresa partecipante grava, pertanto, nella formulazione dell’offerta, un onere di diligenza qualificata proporzionato alla professionalità media propria degli operatori del settore” (Cons. Stato, sez. III, 13.6.2023, n. 5783) e sulla stessa ricadono le conseguenze delle dichiarazioni consapevolmente rese nel corso della procedura (cfr. ex multis Tar Lazio, sez. II-bis, 3.7.2026, n. 12220 e giur. ivi richiamata) – l’esclusione della possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio operata, nella specie, dalla stazione appaltante, con la connessa valenza automaticamente espulsiva dell’accertata carenza del requisito, risulta coerente con la non sanabilità delle carenze riguardanti l’offerta tecnica, sancita dal menzionato art. 101 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 11.7.2025, n. 6091).





