L’errata determinazione a consuntivo del FCDE rappresenta una grave irregolarità contabile

L’errata determinazione a consuntivo del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) rappresenta una grave irregolarità contabile, fortemente incidente sugli equilibri di bilancio dell’ente locale, dal momento che l’accantonamento in questione, essendo una posta negativa del risultato di amministrazione, può portare alla determinazione di un minore avanzo, all’emersione di un disavanzo o all’aggravamento dello stesso: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Piemonte, nella delib. n. 120/2026/PRSE, depositata il 5 ottobre 2026.

Questo fenomeno comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione che deve essere corretto, ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti al fine di adeguare il risultato di amministrazione accertato alla situazione finanziaria effettiva.

Un’errata applicazione del metodo di calcolo dell’FCDE potrebbe dar luogo ad una sottostima dello stesso, rendendo “disponibile” un risultato di amministrazione maggiore rispetto a quello corrispondente all’effettiva situazione finanziaria dell’ente locale.

Ad evidenziare l’importanza di un congruo accantonamento è la stessa ratio dell’FCDE, che mira ad impedire il finanziamento di spese esigibili con entrate di dubbia e difficile riscossione; non a caso la stessa Sezione delle Autonomie ha correttamente rilevato che il FCDE costituisce “uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di detta posta deve essere congrua per due ragioni: da un lato affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall’altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario” (cfr. SEZAUT/9/2016/INPR).

Una simile situazione potrebbe comportare a carico dell’Ente l’esigenza di rideterminare l’importo del FCDE e rettificare il prospetto del risultato di amministrazione, previa verifica della congruità del fondo da effettuarsi in conformità ai criteri indicati nel par. 3.3 e nell’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011; ciò soprattutto allorché l’operazione comporti la determinazione di una parte disponibile negativa e si generi disavanzo (cfr. art. 188 TUEL – d.lgs. n. 267/2000).

 

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