I principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato non impongono di aggiudicare una concessione quando l’affidabilità economica dell’offerta non sia stata adeguatamente dimostrata: è quanto evidenziato dal TAR Veneto, sez. II, nella sent. 8 ottobre 2026, n. 1929.
Il principio del risultato mira a preservare i presupposti per la corretta esecuzione del servizio nel concreto, sicché la presenza di un solo concorrente non attenua la necessità di accertarne l’effettiva sostenibilità. Il principio non garantisce l’aggiudicazione ad ogni costo del servizio – nel caso specifico analizzato dai giudici veneti, al secondo e unico operatore economico superstite dopo l’esclusione del primo – indipendentemente dalla scarsa attendibilità dell’offerta formulata e da una prospettiva oggettivamente sfavorevole di sostenibilità della gestione, ma la possibilità che, attraverso l’affidamento del servizio, sia perseguito nel modo più appropriato ed effettivo l’interesse pubblico sotteso alla determinazione a contrarre.
L’estromissione del primo classificato, quindi, non attribuisce al secondo un diritto automatico all’affidamento, che rimane subordinato alla verifica della sua offerta.





