Come è noto, l’accantonamento al FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità: tale accantonamento va, pertanto, parametrato in base all’andamento delle somme riscosse negli esercizi precedenti, computando nel calcolo tutte le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale.
Per quanto attiene alle poste escluse, la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 185/2026/PRSP, depositata il 25 settembre 2026, ha evidenziato che l’individuazione degli accertamenti di entrata (e, di conseguenza, dei residui attivi) di dubbia e difficile esazione va effettuata nello scrupoloso rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato e deve essere congruamente motivata in ragione del tasso effettivo delle riscossioni storicamente registrato per ciascuna singola tipologia di entrata nel corso dei precedenti esercizi o di eventuali ulteriori elementi di fatto o di diritto noti all’ente.
Diversamente, errare nell’esclusione dal computo di somme di dubbia esazione, comporta il rischio concreto di un sottodimensionamento dell’importo accantonato a titolo di FCDE, con conseguente pregiudizio per l’attendibilità del risultato di amministrazione e corrispondente ricaduta sul saldo di parte disponibile di cui alla lettera E del prospetto ministeriale.
I giudici hanno ritenuto doveroso sottolineare la necessità di una attenta valutazione delle poste contabili da considerare ai fini della determinazione del FCDE, la cui evoluzione anno su anno non può prescindere dall’andamento e dalla consistenza dei residui attivi.





