Il diritto di accesso opera anche nei confronti del concessionario della riscossione delle entrate locali

Il diritto di accesso documentale ex Legge n. 241/1990 può esercitarsi anche nei confronti del concessionario del servizio pubblico di riscossione delle entrate locali, il quale è tenuto a garantire l’accesso a fronte dell’interesse del privato di verificare eventuali illegittimità nell’azione di riscossione: è quanto ribadito dal TAR Lazio, Roma, sez. II bis, nella sent. 14 settembre 2026, n. 14836 (in termini, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 4 febbraio 2016, n. 629).

Secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, infatti, sono ostensibili tutti gli atti posti in essere dal concessionario o dal gestore comunque denominato di un servizio pubblico, che, in quanto funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, impongono di realizzare una cura di tali interessi del tutto soggetta ai canoni di imparzialità e di efficienza costituzionalizzati all’art. 97 (sentt. nn. 4 e 5 del 1999).

Questa impostazione è poi stata recepita dal legislatore che, all’art. 22 della Legge n. 241/1990, lett. “e”, come riscritto dalla Legge n. 15/2005, ha espressamente previsto l’applicazione dell’istituto de quo ai soggetti di diritto privato, sia pure limitatamente alla loro attività di pubblico interesse (quale è sicuramente quella esercitata dal concessionario della riscossione delle entrate comunali, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

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