Anomalia dell’offerta: il RUP può nominare un consulente esterno ai fini della valutazione

Il RUP può nominare un consulente esterno ad hoc ai fini della valutazione di anomalia dell’offerta: è quanto ribadito dal TAR Piemonte, sez. I, nella sent. 10 luglio 2026, n. 1603.

Ed infatti, secondo il consolidato orientamento in materia:

  • “nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, che appartiene alla competenza del RUP, questi può avvalersi del supporto della stessa commissione giudicatrice o di una commissione o di un tecnico ad hoc, con la precisazione che l’affidamento di detto incarico non spoglia il RUP della sua competenza, dovendo egli fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato”: Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2021, n. 6784;
  • ove “il responsabile del procedimento riconosca i propri limiti su una questione prettamente tecnica dell’offerta e ritenga di non essere in grado di pervenire con certezza alla conclusione corretta e dunque necessario chiedere l’ausilio di un tecnico esterno, ben può optare per tale soluzione in luogo di avvalersi esclusivamente della Commissione o comunque di interni. Diversamente opinando si ammetterebbe la possibilità di una accettazione pedissequa dell’offerta di un concorrente affidandosi alle giustificazioni rese senza possibilità di verificarne concretamente l’attendibilità”: TAR Veneto, sez. II, sent. 20 gennaio 2025, sentenze n. 89 e n. 90.

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