Il fondo contrattazione decentrata si costituisce anche in assenza di personale a tempo indeterminato

Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 20/2026/PRSE, depositata il 5 marzo 2026, la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articola secondo un preciso cronoprogramma caratterizzato da tre fasi obbligatorie e sequenziali, ossia:

  • l’individuazione in bilancio delle risorse;
  • l’adozione dell’atto di costituzione del fondo (che costituisce, quantificandole, il vincolo contabile alle risorse, rientrante nella competenza del dirigente – o del responsabile di settore – e che deve essere sottoposto alla certificazione da parte dell’Organo di revisione);
  • infine, la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, quale titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione (cfr., in termini, anche sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 13/2019/PRSP).

I giudici lucani hanno anche evidenziato che detto fondo deve essere costituito anche nell’ipotesi in cui non vi sono dipendenti dell’ente ma è comunque presente personale a tempo determinato e parziale dipendente di altri comuni (anche in regime di convenzione), al quale pure va corrisposto, ove ne ricorrano le condizioni, il trattamento accessorio.

Conseguentemente, l’omessa costituzione del fondo de quo non può ritenersi validamente giustificata dall’assenza di personale di ruolo a tempo indeterminato cui erogare il salario accessorio.

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