L’avvalimento non può operare negli appalti aventi ad oggetto i servizi alla persona

L’avvalimento non può operare negli appalti aventi ad oggetto i servizi alla persona: è quanto affermato dal TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, nella sent. 12 dicembre 2025, n. 1564 (nel caso specifico, si era dinanzi ad un servizio di accoglienza e assistenza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, ubicati nel territorio della provincia).

La motivazione è legata al dettato normativo dell’art. 128 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) il quale, nel disciplinare le procedure per l’affidamento di tale peculiare tipologia di servizi, non richiama l’art. 104 del Codice, ossia la norma relativa all’istituto dell’avvalimento.

Conseguentemente, i giudici hanno ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante che aveva escluso un partecipante il quale, privo dei requisiti necessari, aveva presentato un contratto di avvalimento.

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