Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell’avanzo di amministrazione (art. 187 del TUEL – d.lgs. n. 267/2000): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 218/2025/PRSE, depositata il 5 dicembre 2025.
Secondo i giudici, è necessario operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie.
In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.





