La delibera di surroga del consigliere dimissionario è un atto dovuto

Come ribadito dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, in un parere pubblicato il 16 luglio 2025 (https://dait.interno.gov.it/pareri/103749), la delibera di surroga del consigliere dimissionario è un atto dovuto.

Sull’argomento era già intervenuto il Consiglio di Stato con la sent. 17 marzo 2021, n. 2273, nella quale era stato precisato che “… la surroga del consigliere dimissionario, … costituisce un atto dovuto – v., sul punto, Cons. St., sez.III, 12 giugno 2020, n.3736 – e, in quanto tale, non può essere impedita o venire a mancare per effetto di manovre dilatorie ed ostruzionistiche in seno al consiglio comunale che paralizzino il regolare svolgimento della vita democratica dell’ente locale e il funzionamento dei suoi organi elettivi …“.

Parimenti, a supporto dell’obbligatorietà dell’adozione della delibera di surroga, ricordiamo che il comma 8 dell’art. 38 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) dispone che “[…] Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. […]: l’utilizzo del verbo “deve” conferma l’obbligatorietà dell’adozione della delibera in parola.

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