Calcolo monte salari del segretario: si includono i diritti di segretaria ma non le indennità a scavalco

La Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombarda, con la delib. n. 158/2025/PAR, depositata il 2 luglio 2025, si è occupata dell’esatta interpretazione dell’art. 61, comma 2, del CCNL dell’Area Funzioni Locali – Sezione Segretari comunali e provinciali, secondo cui la retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali non può superare il 10 per cento “del monte salari erogato a ciascun segretario nell’anno”.

Già in passato la medesima sezione della Corte, con delib. n. 148/2024/PAR, aveva sostenuto che “non esiste una definizione normativa del monte salari”; tuttavia, anche in base agli stessi orientamenti applicativi dell’ARAN (cfr. da ultimo anche l’orientamento applicativo del 31 marzo 2021) “…rientrano in tale definizione tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, come rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori e riflessi a carico dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative, mentre non costituiscono base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese etc., né concorrono alla determinazione del monte salari gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti (cfr. dichiarazione congiunta n. 1 CCNL comparto regioni e autonomie locali 11 aprile 2008- parere ARAN 499-15A1)”.

In base a tale interpretazione, emergono due criteri definitori importanti, secondo cui rientrano nella definizione di monte salari di cui all’art. 61, comma 2 del CCNL:

  1. a) i trattamenti economici correlati a prestazioni lavorative;
  2. b) rese nei confronti dell’amministrazione a cui spetta erogarli.

Facendo applicazione del secondo criterio interpretativo, non possono essere ricomprese nel monte salari, le indennità a scavalco percepite dal segretario a fronte delle prestazioni rese, ai sensi dell’art. 62 del CCNL, a Comuni diversi da quelli stipulanti la convenzione di segreteria. In tali casi, infatti, il trattamento economico grava sugli Enti locali presso cui l’incarico viene espletato.

Tali indennità, pertanto, rileveranno esclusivamente sul monte salari di quest’ultimi Comuni, pena l’indebita duplicazione della loro incidenza.

Facendo applicazione, invece, del primo criterio interpretativo, vanno ricompresi nel monte salari i c.d. “diritti di rogito”, in quanto remunerativi di prestazioni rese dal segretario comunale nell’esercizio di una funzione tipicamente segretariale, ancorché peculiare: quella rogante. Quest’ultima funzione, come recentemente ricordato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2023, ha origini remote, rinvenendosene traccia già nel R.D. 8 giugno 1865, n. 2321 e nel R.D. 21 marzo 1929, n. 371 (Norme integrative ed esecutive del R. D.L. 17 agosto 1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali), successivamente confluito nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il R.D. n. 383 del 1934.

È la stessa Corte costituzionale ad iscriverla nel “nucleo originario e tradizionale della funzione segretariale” (sentenze Corte Cost. nn. 23 del 2019 e 200 del 2023) e, quindi, tra i “compiti istituzionali e perciò obbligatoriamente compresi nelle prestazioni di servizio” loro assegnate (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sent. 18 dicembre 2008, n. 29673) e in questi termini il compenso che ne deriva rientra a pieno titolo nella a rilevazione del “Conto annuale”, riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche effettuata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Va specificato, comunque, che proprio l’estraneità di tale funzione rogante rispetto a quelle tipiche del pubblico impiego, a detta della stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 200 del 2023), ha giustificato la deroga al regime di onnicomprensività dei dirigenti pubblici, seppure nei limiti stabiliti dalla legge.

Ad oggi, dopo alterne vicende normative, tale attività è retribuita ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 90 del 2014, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 114 del 2014. Tale norma, a dispetto della rubrica – che continua a riferirsi all’abrogazione dei diritti di rogito dei segretari comunali e provinciali, senza alcuna distinzione -, prevede, oggi (con l’aggiunta, in sede di conversione del decreto legge, dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater), due categorie di Segretari che mantengono i diritti di rogito: da una parte, quelli che non hanno qualifica dirigenziale, ossia quelli appartenenti alla fascia “C”, indipendentemente dalla tipologia dell’ente locale in cui prestano servizio; dall’altra, i Segretari, pur appartenenti alle fasce “A” o “B”, e quindi aventi qualifica dirigenziale, che prestano servizio presso enti locali privi, nel proprio organico, di dirigenti.

La predetta disciplina, come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 200 del 2023), rappresenta il ragionevole compromesso tra il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e la “logica perequativa e di ristoro sotto il profilo retributivo per i segretari che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell’ente territoriale in cui prestano servizio, non godano del trattamento equiparato a quello dirigenziale o non usufruiscano del galleggiamento per mancanza di dirigenti o per altre ragioni” (Corte conti, sez. contr. reg. Friuli-Venezia Giulia, delib. n. 33/2021/PAR), in relazione ad un’attività prestazione – quale quella rogante – (cfr. anche Corte di Cassazione, sent. n. 31003 del 4 dicembre 2024).

L’esercizio di tale funzione, come ricordato sempre dalla Corte Costituzionale, “costituisce, per il Segretario, un’attività dovuta, rientrante nel normale contenuto del suo rapporto di servizio con l’ente” (Corte Costituzionale, sent. n. 200/2023). Ne consegue che anche tali trattamenti economici, essendo correlati a prestazioni dovute dal segretario comunale in quanto tale, devono essere ricompresi, ai sensi dell’art. 61, comma 2 del CCNL, nella base di calcolo rappresentata dal c.d. monte salari, rilevante anche ai fini dei vincoli di finanza pubblica.

Riepilogando, perciò, nel c.d. “monte salari”, relativo alla retribuzione accessoria dei segretari comunali:

  • devono essere inclusi i c.d. diritti di segreteria connessi alle loro prestazioni roganti;
  • devono essere escluse le c.d. “indennità a scavalco” per prestazioni rese nei confronti di Comuni diversi da quelli partecipanti ad una convenzione di segreteria.

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