L’esercizio del potere riduttivo della Corte dei conti nei giudizi di responsabilità erariale

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Emilia-Romagna, nella sent. n. 69/2025, depositata il 13 giugno 2025, il potere di esercitare la riduzione dell’addebito è, per il giudice contabile, meramente eventuale ed ampiamente discrezionale, incontrando i limiti della coerenza e della proporzionalità, non potendo trascendere nell’abuso e/o nell’arbitrio.

Trattasi di criterio di graduazione della responsabilità che caratterizza la specialità della disciplina che regola la materia e l’impiego di tale criterio di determinazione della condanna deve essere ancorato a una congrua giustificazione, che dia evidenza delle condizioni – variamente declinate – sia

oggettive, e dunque del contesto in cui l’agente si è trovato a operare, e sia soggettive, ovvero le situazioni personali e psicologiche, che conducono a delimitare l’importo di danno da porre a carico del convenuto e che può operare anche nel caso di colpa grave.

Pertanto, per parametrare il più possibile la condanna al caso concreto, l’esercizio del potere riduttivo può, quindi, tener conto anche di circostanze oggettive quali la non lineare organizzazione della struttura di appartenenza o la particolare complessità dell’organizzazione.

Nel caso specifico esaminato dai giudici dell’Emilia-Romagna, dinanzi ad una responsabilità per colpa grave per mancato ritiro di una fideiussione a garanzia di un piano particolareggiato di iniziativa privata, la Corte ha esercitato il potere riduttivo a favore del responsabile dell’ufficio urbanistica facendo valere le seguenti circostanze:

  • imminente pensionamento del dipendente, tale da rendere almeno necessario che lo stesso potesse essere coadiuvato, nelle ultime pratiche di ufficio, da altro collega che potesse agevolmente sostituirlo avendo già piena conoscenza dell’iter avviato;
  • possesso di un titolo di geometra del dipendente, con assenza di specifiche competenze giuridiche e tecniche tipiche di un ingegnere o altro professionista laureato;
  • azione di responsabilità avviata a distanza di oltre venti anni dalla condotta gravemente colposa, visto che il decorso del tempo, se non ha eliso l’antigiuridicità del comportamento, costituisce comunque un elemento di valutazione per la riduzione dell’importo da addebitare.

I giudici, conseguentemente, hanno ridotto del 90% la richiesta iniziale da parte della Procura, condannando il dipendente comunale al pagamento di un importo di € 7.000.

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