Diritto alle spese legali da sentenza e massa passiva gestita dall’OSL: il warning della giurisprudenza

Come è noto, l’art. 252, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) statuisce che l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:

a) rilevazione della massa passiva;

b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;

c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

L’art. 254, comma 3, precisa altresì che sono inclusi nel piano di rilevazione della massa passiva:

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato;

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’art. 248, comma 2;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7”.

Come evidenziato recentemente dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 15 maggio 2023, n. 2927, l’OSL, nell’individuare i debiti da ricomprendere nella massa passiva, non dispone di potere discrezionale, dovendo procedere ad una mera attività ricognitiva di contenuto tecnico-contabile delle posizioni debitorie pregresse sulla base delle illustrate prescrizioni normative.

Conseguentemente, secondo i giudici partenopei, è corretto l’operato dell’OSL che esclude dalla massa passiva tutti i debiti per spese legali divenuti liquidi ed esigibili successivamente alla data a partire dalla quale è entrato in vigore il bilancio riequilibrato e che trovano la loro fonte nella sentenza di liquidazione del giudice. Ed invero, il credito costituito dalle spese legali trova la sua fonte unicamente nel provvedimento del giudice che ne dispone la liquidazione e l’imputazione; l’attribuzione delle spese è, infatti, il risultato di una valutazione specifica che compie l’organo giudicante e che dipende strettamente dal contenuto della pronuncia, prima della quale non può sostenersi si sia materializzato; cronologicamente, quindi, il credito si forma nel momento in cui il provvedimento del giudice è pubblicato.

In altri termini, per il profilo puramente civilistico, riguardo alle spese legali il provvedimento del giudice si pone, ai sensi dell’art. 1173 cod. civ., quale “altro atto o fatto idoneo a produrre l’obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico”. Prima del provvedimento giurisdizionale, il legale non gode di alcun diritto di credito al riconoscimento monetario dell’attività difensionale svolta.

Ne consegue che, per un’evidente ragione tecnico-contabile, declinata dagli illustrati artt. 252 e 254 del TUEL, i crediti per spese legali, determinati con provvedimenti giurisdizionali pubblicati dopo il termine ultimo di vigenza dello stato di dissesto, non possono essere ricompresi nella massa passiva di liquidazione. L’azione per il recupero di tali spese, pertanto, è esperibile unicamente nei confronti del Comune e non dell’Organismo Straordinario di Liquidazione (in tal senso, cfr. anche TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 7 gennaio 2022, n. 1902 secondo cui: “7.2. – Nel caso di specie l’atto di gestione (i.e. la vicenda fattuale – e le correlative, eventuali obbligazioni – inerente la questione della legittimità della scheda di valutazione del dipendente del Comune di Pagani, decisa con la sentenza oggetto di esecuzione in questa sede) rientra sicuramente nella massa passiva, ma così non è per l’obbligazione relativa alle spese legali, che trova il suo fatto genetico solo nella sentenza della cui esecuzione si tratta. Il debito di cui trattasi è venuto ad esistenza dopo il 31.12.2019 (la sentenza è stata pubblicata in data 30.10.2020) e quindi non può in alcun modo rientrare nella massa passiva, non bastando la mera relazione “occasionale” con il fatto dedotto nel giudizio conclusosi con la sentenza azionata. Il credito costituito dalle spese legali distratte in favore del difensore e liquidate con sentenza passata in giudicato successivamente allo stato di dissesto, in altri termini, sorge solo con la sentenza e non è, pertanto, da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, con la conseguenza che non può essere contabilmente inserito nella massa passiva ed è, invece, passibile di esecuzione in via ordinaria (cfr. T.A.R. Napoli, VIII, 09/07/2020, n. 2972).”).

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