Ripiano del disavanzo tardivamente accertato: le indicazioni della Corte dei conti

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Regione Siciliana, nella delib. n. 155/2023/PRSP, depositata lo scorso 1° giugno, il disavanzo che dovesse emergere (rilevato tardivamente), per effetto di una rideterminazione del risultato di amministrazione, dovrà essere ripianato applicandolo per l’intero importo all’esercizio in corso di gestione, ovvero, il disavanzo che dovesse essere accertato nei rendiconti degli esercizi successivi dovrà essere ripianato secondo le modalità previste dall’art. 188 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), ossia:

  • con immediata applicazione all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto;
  • negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Ed infatti, il paragrafo 9.28 del principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011 dispone che “Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l’intero importo all’esercizio in corso di gestione”.

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