Impignorabilità somme: il creditore dell’ente locale ha diritto all’accesso ai pagamenti effettuati

Il creditore ha diritto di accesso ai pagamenti effettuati dall’ente locale che oppone l’impignorabilità delle somme, allo scopo di verificare la corretta ed effettiva destinazione delle somme alle finalità indicate nelle delibere di impignorabilità adottate ai sensi del comma 3 dell’art. 159 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 19 ottobre 2022, n. 1799.

Nel caso specifico, l’accesso del creditore è stato ritenuto strumentale rispetto alla tutela dei propri crediti pendenti nei confronti dell’ente, ove si consideri che le delibere di impignorabilità assunte dall’Ente “proteggono” solo ed esclusivamente le ipotesi tassativamente previste al comma 2 dell’art. 159 del TUEL.

In ogni caso, nell’ipotesi, come quella di specie, di istanza di accesso agli atti per esigenze “difensive”, “la Pubblica Amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla Pubblica Amministrazione detentrice del documento o al Giudice Amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990” (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. IV, sent. 6 maggio 2022, n. 5714).

La sentenza conferma l’orientamento secondo cui il diritto di accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, e deve essere garantita la massima ostensione dei documenti amministrativi (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 18 marzo 2021, n. 588; TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 15 dicembre 2020, n. 13530), salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse pubblico con altri interessi meritevoli di tutela (art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della Legge n. 241/1990).

Nel caso specifico, l’accesso riguardava:

  • i cedolini e/o estratti di pagamento relativi alle retribuzioni e oneri riflessi del personale dipendente;
  • i cedolini di pagamento delle rate di mutuo versate a scadenza;
  • le fatture, i cedolini e/o i giustificativi relativi al pagamento dei servizi connessi agli organi istituzionali e ai servizi di tutti gli uffici.

Venivano richiesti in ostensione, pertanto, fatture, giustificativi e atti di pagamento eseguiti in relazione alle menzionate delibere rese ex art. 159 TUEL, al fine di verificare la corretta destinazione delle somme alle finalità indicate nelle medesime, nel pieno rispetto di quanto statuito all’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, a mente del quale il richiedente è tenuto ad “indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione”.

Per quanto concerne i cedolini, i giudici hanno ritenuto non necessario il consenso degli interessati, considerando sufficiente l’adozione di presidi e accorgimenti grafici idonei a tutelarne la riservatezza e garantirne l’anonimato.

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