Rilevanza IRAP di risalenti differenze retributive dovute ai dipendenti pubblici a seguito di sentenza

In materia di IRAP, le differenze retributive versate ai dipendenti di una P.A. a seguito di un contenzioso che ne abbia riconosciuto il diritto con riferimento ad annualità pregresse non concorrono alla formazione della base imponibile, come previsto dall’art. 10 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 446/1997, qualora le suddette annualità siano precedenti alla introduzione dell’imposta: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sent. 20 settembre 2022, n. 27432.

Secondo i giudici, è lo stesso principio della capacità contributiva, garantito dall’art. 53 della Costituzione quale limes entro cui al soggetto d’imposta si impone l’obbligo del concorso alle spese pubbliche, ad esigere prioritariamente la necessità della emersione del presupposto dell’imposta, prima ancora che si proceda alla identificazione dei criteri di determinazione della base imponibile. Conseguentemente, considerata la regola generale dell’irretroattività dei tributi e tenuto conto che l’imposta deve essere correlata ad una capacità contributiva in atto e non passata, non può dirsi sussistente il presupposto dell’imposta per quelle differenze retributive che riguardano il periodo precedente l’introduzione dell’IRAP; diversamente, l’imposta in discorso andrà normalmente applicata per le differenze retributive dovute ai dipendenti per esercizi successivi all’introduzione dell’IRAP (ossia, dal 1° gennaio 1998).

 

 

 

 

 

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