È in conflitto di interessi il RUP docente del corso di formazione oggetto di aggiudicazione dell’appalto

Si configura un conflitto d’interessi se il RUP è docente nel corso di formazione oggetto dell’appalto aggiudicato ad un operatore esterno: è quanto evidenziato dall’ANAC con Atto del Presidente dello scorso 13 luglio, prot. 61305.2022.

La decisione dell’Autorità ci offre lo spunto per ricordare alcuni principi importanti in materia.

Come è noto, l’art. 42 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) richiede  alle stazioni appaltanti di prevedere “misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici”.

Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che “Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.”.

Nelle Linee Guida n. 15, adottate con Delibera n. 494 del 5 giugno 2019, l’Autorità ha, altresì, fornito più puntuali indicazioni su come le stazioni appaltanti possono gestire i conflitti di interessi, garantendo le misure richieste dalla legge. Nell’occasione è stato chiarito che “Il conflitto di interesse individuato all’articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l’esito è potenzialmente idonea a minare l’imparzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico”.

Anche il Consiglio di Stato ha rilevato che “Il conflitto di interessi non consiste quindi in comportamenti dannosi per l’interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di siffatti comportamenti, un rischio di danno. L’essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti” (Comm. Spec., n. 667/2019, parere reso sullo Schema di Linee guida aventi ad oggetto “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici“). La disciplina costituisce diretta espressione del principio generale dell’imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. e mira a garantire che “le scelte adottate dall’organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell’equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico”. L’ulteriore obiettivo che il Consiglio di Stato definisce “diverso ma complementare”, riguarda, invece, “la cura di un interesse immateriale della P.A.” ossia quello “dell’immagine imparziale del potere pubblico”.

Alla luce del descritto quadro normativo e regolatorio che dà rilievo anche alla mera potenzialità ed alla apparenza del conflitto di interessi, è opportuno che nell’ambito dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti si attengano strettamente alle regole prudenziali individuate per gestire tutte le situazioni che possono ritenersi rischiose.

Ci si riferisce agli obblighi dichiarativi correlati all’applicazione della disciplina in esame, rispetto ai quali nelle Linee Guida n. 15 è stato chiarito che, oltre alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e 6-bis della legge n. 241/90, da rendere all’atto dell’assegnazione all’Ufficio, è necessaria anche la dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara.  Quest’ultima dichiarazione deve essere resa qualora l’interessato ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione. La dichiarazione ha ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza.

Come evidenziato nelle Linee Guida, si tratta di adempimenti che non possono considerarsi alla stregua di un mero obbligo formale, giacché costituiscono il principale strumento attraverso il quale le stazioni appaltanti possono prevenire possibili situazioni di rischio, facendole emergere anticipatamente.

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