Il segretario comunale risponde del parere illegittimo

Deve ritenersi sussistente la colpa grave in capo al segretario comunale che rilascia un parere favorevole ad una delibera di Giunta senza evidenziare i profili di illegittimità del provvedimento adottato e i rischi di contenzioso a cui poteva andare incontro il Comune: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, nella sent. n. 212/22, depositata lo scorso 2 agosto.

Nel caso specifico il segretario aveva di fatto avallato la decisione della Giunta di deliberare fuori termine e con motivazione illegittima la disdetta di un contratto di noleggio di un autovelox, a cui era seguito un contenzioso che aveva visto soccombente l’ente locale.

I giudici hanno ricordato che il segretario comunale aveva (ed ha) il ruolo di massimo tutore della gestione burocratica dell’ente ove opera; conseguentemente, la resa di un parere favorevole su una delibera che appariva illegittima deve ritenersi “gravemente colposo, non potendosi ammettere che il Segretario, figura, come sottolineato, assolutamente centrale nell’ambito dell’organizzazione dell’ente locale, abbia taciuto sull’evidente compressione dei diritti della parte privata che si andava realizzando, sulla prevedibile reazione di questa in sede giudiziale e sui rischi che il Comune si assumeva con la revoca della precedente delibera”.

La Corte ha ritenuto, conseguentemente, paritaria la responsabilità tanto dei membri della Giunta quanto del segretario.

 

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