Rimborso delle spese di trasferta a valere sul fondo economale: il warning della Corte dei conti

Il rimborso delle spese di trasferta a valere sul fondo economale, ad eccezione dei casi sporadici di trasferte imprevedibili ed indifferibili finalizzate al soddisfacimento di esigenze dell’ente, non è in linea con la natura e la ratio delle spese economali: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Liguria, nella sent. n. 72/2022, depositata lo scorso 29 luglio.

Secondo i giudici, infatti, le spese di missione, soprattutto se motivate dalla partecipazione a corsi di formazione, congressi, convegni, eventi o manifestazioni a carattere ricorrente, possono e devono essere gestite secondo le ordinarie modalità di programmazione della spesa. Ed infatti, nell’ambito della gestione delle risorse finanziarie da parte delle amministrazioni pubbliche, le spese c.d. “economali” costituiscono una deroga o eccezione rispetto all’ordinaria programmazione degli acquisti e sono, in generale, tese a far fronte ad esigenze impreviste ed indifferibili, riguardanti le attrezzature e il materiale di consumo occorrente per il regolare funzionamento degli uffici, per soddisfare le quali sono messi a disposizione dell’economo fondi conseguentemente limitati.

La giurisprudenza contabile ha osservato in diverse occasioni che la gestione delle spese in discorso, le quali comportano urgenza di liquidazione per acquisti di entità limitata, trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica, la cui ratio si sostanzia nella necessità di consentire alle amministrazioni pubbliche di pagare, con immediatezza, quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici la cui la gestione secondo gli artt. 182 e ss. del TUEL (D. Lgs. n. 267 del 2000) costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa (ex multis, sez. Liguria, sent. nn. 1, 5 e 6 del 2019, 285/2018, 34/2017, 36 e 96 del 2016; sez. Veneto, nn. 6/2017, 134/2013; sez. Molise, n. 25/2018; sez. Calabria, nn. 236/2017 e 189/2016; sez. Sicilia, nn. 614/2019, 707 e 754 del 2018, 217 e 260 del 2017).

Pertanto, per salvaguardare l’economicità della spesa, che senz’altro sarebbe meglio perseguita ricorrendo alle ordinarie procedure concorrenziali, le spese economali debbono occupare uno spazio residuale e minimale. Del resto, se da un lato la non programmabilità e l’imprevedibilità devono contraddistinguere le spese sostenute al di fuori di quelle ordinarie procedure, dall’altro, ed a maggior ragione, una disciplina ancor più rigorosa si impone per le spese effettuabili tramite la gestione economale, prevedendo regole cogenti quanto alla verifica della loro natura ed inerenza e limiti di utilizzo dei fondi assegnati a tale scopo.

 

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