Ricarica gratuita e temporanea delle auto elettriche dei dipendenti: esclusione dal reddito da lavoro

Il servizio di ricarica gratuito offerto per sei mesi dal datore di lavoro ai dipendenti che proveranno di avere acquistato auto elettriche, entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l’energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici (ovvero, in alternativa, laddove ciò non sia praticabile, stipulando una convenzione con un soggetto terzo fornitore del servizio di ricarica) beneficia del regime di esclusione dal reddito da lavoro dipendente: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 329/2022, pubblicata lo scorso 10 giugno.

Ed infatti, nel caso specifico trova applicazione l’art. 51, comma 2, lettera f), del TUIR (DRP n. 917/1986) che, eccezionalmente rispetto al principio di omnicomprensività della retribuzione del dipendente, dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti” per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Nel caso specifico, l’Agenzia ha ritenuto che il servizio offerto del datore di lavoro avesse la meritoria finalità di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l’ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica, offra ai propri dipendenti il servizio di ricarica dell’auto elettrica.

In tale contesto, infatti, può individuarsi una finalità di educazione ambientale perseguita dall’azienda.
In proposito, tra l’altro, si rileva che l’obiettivo di dare impulso a una compiuta transizione ecologica anche attraverso una mobilità sostenibile costituisca uno specifico obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In relazione all’ambito di operatività della citata lettera f), l’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato (cfr. risoluzione 10 marzo 2004, n. 34/E, circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 2.1, e risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E) che, affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
  • le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
  • le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’art. 100, comma 1, del TUIR.

Le opere e i servizi contemplati dalla norma possono essere messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.

 

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