L’indennità di fine mandato del Sindaco non rientra fra i vincoli ma fra gli accantonamenti

È scorretto l’operato del Comune che inserisce fra i vincoli le somme relative all’indennità di fine mandato del Sindaco: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana, nella delib. n. 91/2022/PRNO, depositata lo scorso 6 giugno.

Tale contabilizzazione non è in linea con quanto previsto dall’Allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” del Decreto Legislativo n. 118/2011, punto 5.2, lett. i): difatti, quest’ultimo inserisce l’indennità tra le spese potenziali dell’ente per le quali “(…) si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato ‘fondo spese per indennità di fine mandato. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.

Pertanto, le somme relative all’indennità di fine mandato devono confluire nella parte accantonata del risultato di amministrazione e non nei fondi vincolati.

In goni caso, la difformità della rappresentazione del fenomeno contabile rispetto a quanto disposto dai principi della contabilità armonizzata non incide sulla determinazione della parte disponibile dell’esercizio, trattandosi di mere permutazioni interne al risultato di amministrazione.

 

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