Revisore dell’ente coredattore del piano di risanamento di una partecipata: possibile incompatibilità

Non può escludersi l’incompatibilità fra il revisore del Comune che, al contempo, risulta coredattore del piano di risanamento di una partecipata dell’ente locale: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno in un recente parere pubblicato lo scorso 30 novembre (https://dait.interno.gov.it/pareri/99245), secondo cui vi è l’esigenza di garantire l’indipendenza del revisore incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo.

Nel caso specifico si potrebbe configurare, quantomeno, l’ipotesi di incompatibilità prevista dall’art. 236, comma 3, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui “I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”.

Anche se l’attività di coredattore del piano di risanamento non è di carattere “continuativo”, il Ministero ha suggerito al Comune di richiedere al revisore interessato una integrazione della propria attestazione di incompatibilità, rilasciata al momento dell’accettazione dell’incarico, precisando il proprio ruolo nella redazione del piano di risanamento della partecipata e le tempistiche della formulazione dello stesso in funzione della nomina nel collegio di revisione; sarà poi cura dell’ente locale valutare la situazione complessiva.

 

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