Progressioni verticali e orizzontali: le indicazioni dell’ANAC per la pubblicazione

Le procedure selettive interne che determinano il passaggio in un’area superiore (cd. progressioni verticali) rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 19 (“Bandi di concorso”) del Decreto Legislativo n. 33/2013: è quanto affermato dall’ANAC nella delibera n. 775 del 10 novembre 2021.

Di conseguenza, le amministrazioni sono tenute a pubblicare e a mantenere aggiornati i dati indicati nel citato art. 19, il quale dispone la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché dei criteri di valutazione della commissione, delle tracce delle prove e delle graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Al contrario, come precisato dall’Autorità, le procedure selettive interne che determinano un passaggio di livello nell’ambito della stessa area o categoria (le cd. progressioni orizzontali) sono escluse dall’ambito oggettivo di applicazione del suddetto art. 19.

 

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