Tardiva trasmissione dei dati a BDAP: il warning della Corte dei conti

Come è noto, l’art. 13, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n.196, stabilisce che, per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria (BDAP), istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli inerenti alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della stessa legge.

Il predetto Ministero, con proprio Decreto in data 12 maggio 2016, ha previsto, agli articoli 1, 2 e 3, i seguenti atti da trasmettere tassativamente alla BDAP: il bilancio di previsione e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato, compresi tutti gli allegati e successive modifiche.

Ai successivi artt. 4 e 5, lo stesso Decreto Ministeriale precisa le modalità ed i tempi della trasmissione; in particolare il comma 1 dell’art. 4, lettera b) prevede, relativamente ai tempi, che la trasmissione debba essere effettuata, per i dati di cui all’art. 1 comma 1, lettera b), entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione a decorrere da quello relativo all’esercizio 2016.

Al riguardo, la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 43/2024/PRSE, depositata lo scorso 17 aprile, ha evidenziato come la tempestiva trasmissione dei dati alla BDAP sia fondamentale non solo per garantire un efficace controllo dell’andamento della finanza pubblica, ma anche per dare attuazione al federalismo fiscale, evitando al contempo le sanzioni previste, sottospecie di divieto temporaneo delle assunzioni, ai sensi dell’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, nella versione ratione temporis vigente, secondo cui “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”.

D’altra parte, la trasmissione dei dati alla BDAP è “funzionale a tutte le attività di controllo della Corte che necessitano della conoscenza di dati analitici di rendiconto contenuti nel Piano dei conti integrato” (Sez. Aut., delib. n. 10/2018/INPR).

La Corte ha evidenziato la rilevanza riservata dalla normativa alla corretta e tempestiva trasmissione dei dati alla banca dati delle Pubbliche Amministrazioni, sottolineando “l’importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche” e che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto “tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria” (cfr. Sez. Aut., delib. n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

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