La mancata restituzione dell’anticipazione di tesoreria costituisce grave irregolarità contabile

Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Sicilia, con la delib. n. 112/2021/PRSP, depositata lo scorso 20 settembre, “costituisce grave irregolarità contabile la sussistenza di un debito da anticipazione di tesoreria alla chiusura dell’esercizio finanziario”, in particolare laddove reiterata per più esercizi finanziari.

Detta situazione concretizza la violazione dell’art. 119 ultimo comma della Costituzione che vieta il ricorso all’indebitamento per spesa corrente; infatti, secondo l’insegnamento della Consulta, la causa di finanziamento dell’anticipazione di tesoreria è da ritenersi compatibile con il predetto divieto soltanto nei casi in cui l’anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (Corte Costituzionale, sentenza n. 188/2014).

Ricordiamo che, come chiarito dal paragrafo 3.26 del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le anticipazioni di cassa non costituiscono debito dell’ente e devono essere restituite entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono state concesse poiché destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità; pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni di tesoreria deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

 

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