Extradeficit da FAL: le possibili novità in sede di conversione del Decreto Sostegni-bis

Il problema del ripiano del disavanzo da FAL sembra aver trovato una possibile soluzione in un emendamento presentato durante l’iter di conversione del Decreto Sostegni-bis (che si dovrà concludere entro il 24 luglio), articolata su tre versanti:

  • ripiano in quote costanti decennali;
  • contributo per i primi tre anni per gli enti con maggiore difficoltà;
  • possibilità di utilizzare le quote svincolate del fondo negli anni successivi al primo triennio.

Da un punto di vista pratico, gli enti dovranno conteggiare il disavanzo generato dalla riallocazione, nella parte accantonata del risultato di amministrazione, delle somme da anticipazioni di liquidità, già utilizzate come accantonamento dell’FCDE, al netto del rimborso delle anticipazioni di liquidità effettuato nell’anno 2020: l’importo che risulterà sarà spalmato in 10 quote costanti, a decorrere dall’esercizio 2021.

Per gli enti con maggiori difficoltà, ossia quelli che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità per un importo superiore al 10% delle entrate correnti accertate a rendiconto 2019 (dati BDAP), è previsto un contributo per coprire le quote del disavanzo generato per i primi tre anni: ed infatti, per il 2021, è stato previsto dal DL n. 73/2021 un fondo, presso il Ministero dell’Interno, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro, aumentata a 660 milioni), oggetto di prossima ripartizione. Ciò significa che per i primi tre anni il disavanzo sarà, di fatto, “cancellato” grazie al suddetto contributo, e bisognerà prevedere il ripiano delle altre sette quote annuali del 2024 in avanti, fino al 2030.

Infine, si prevede una novità sulla contabilizzazione del rimborso dell’anticipazione:

  • a decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali dovranno iscrivere, nel bilancio di previsione, il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel Titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti;
  • in sede di rendiconto, dal 2021, gli enti ridurranno il fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente;
  • la quota del risultato liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidita sarà iscritta in entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti per gli enti in disavanzo, dall’art. 1, commi 897 e 898, dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;
  • nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto sarà necessario specificare la copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non potranno essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità.
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