Il ricorso all’anticipazione di tesoreria non può essere continuativo

Come ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Basilicata, nella delib. n. 61/2021/PRSP, depositata lo scorso 29 giugno, la ratio dell’istituto dell’anticipazione di tesoreria, disciplinato dall’art. 222 TUEL e dall’art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, è quella di fornire agli enti una provvista finanziaria per far fronte a momentanee e contingenti carenze di liquidità, derivanti da asincronie che possono generarsi tra il momento della riscossione e quello del pagamento.

Si tratta, in altre parole, di una forma di finanziamento a breve termine – peraltro onerosa – che non può rappresentare un ordinario strumento di copertura delle spese; ciò anche in considerazione del fatto che, diversamente, l’anticipazione rischierebbe di tramutarsi in una forma vera e propria di indebitamento, con il rischio di finanziare anche spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’art. 119 Cost. L’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, difatti, la esclude espressamente dalla definizione di debito rilevante ai fini dell’applicazione della c.d. regola aurea di cui al citato art. 119 nella misura in cui consenta di “superare, entro il limite massimo previsto dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”.

Inoltre, l’utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a “porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa” (Corte cost., sentenza n. 188/2014); diversamente, l’utilizzo continuativo di tale istituto, quindi, è sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, nonché finisce per costituire, come già detto, una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all’art. 119, ultimo comma, della Costituzione.

 

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