I casi di temperamento del divieto di soccorso finanziario nel caso delle partecipate in perdita

L’art. 14 comma 5 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto Legislativo n. 175/2016) prevede il c.d. divieto di soccorso finanziario in favore delle società partecipate che, per tre esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infra-annuali; l’Ente partecipante, secondo quanto disposto dal citato comma, non può sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle suddette società partecipate (con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito).

Tale divieto, come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nel parere n. 119 del 14 settembre 2020, è temperato dal secondo periodo del medesimo art. 14, comma 5, secondo cui sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società in partecipate in perdita per tre esercizi consecutivi:

1) in presenza di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti;

2) contemplazione delle misure indicate in un piano di risanamento, approvato dalla Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti, che preveda il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.

In tal senso, il divieto di soccorso finanziario delle società in perdita è superabile soltanto se giustificato da un piano di risanamento che garantisca l’equilibrio dei conti della partecipata (Corte dei conti, sez. Autonomie, delib. n. 27/SEZAUT/2017/FRG).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’ente pubblico è tenuto ad evidenziare ed esplicare in atti la straordinarietà dell’intervento nei termini sovra citati e a fornirne adeguata motivazione con puntuale esposizione delle ragioni fattuali e giuridiche.

Diversamente opinando e, quindi, non emergendo la straordinarietà né conferendosi rilievo motivatorio agli stretti profili corrispondenti, verrebbe agevolmente eluso, in generale, l’intento del legislatore di razionalizzazione societaria in ambito pubblico e, in particolare, il predetto divieto; infatti, “l’art. 14, 5 comma, TUSP fissa un divieto generale di disporre, a qualunque titolo, erogazioni finanziarie “a fondo perduto” in favore di società in grave situazione deficitaria, relegando l’ammissibilità di trasferimenti straordinari ad ipotesi derogatoria e residuale, percorribile con finalità di risanamento aziendale e per il solo perseguimento di esigenze pubblicistiche di conclamato rilievo, in quanto sottendenti prestazioni di servizio di interesse generale ovvero la realizzazione di programmi di investimenti affidati e regolati convenzionalmente, secondo prospettive di continuità” (Corte dei conti, sez. contr. Lazio, delib. n. 66/2018/PAR; conf. Corte dei conti, sez contr. Lazio, delib. n. 1/2019/PAR).

 

 

 

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