Omessa pubblicazione dei rilievi della Corte dei conti

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 43/2024/PRSE, depositata lo scorso 17 aprile, l’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. “Decreto trasparenza”), come novellato dall’art. 27 del d.lgs. 97/2016 (che ha lasciato sostanzialmente immutata la disposizione previgente), impone alle PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (e, quindi, anche ai Comuni) la pubblicazione dei rilievi della Corte dei conti, ancorché non recepiti, riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici, nella sotto- sezione «controlli e rilievi sull’amministrazione» all’interno della sezione “amministrazione trasparente” (allegato A del d.lgs. n. 33/2013).

È questo un obbligo posto a carico delle amministrazioni, strumentale ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia partecipazione al dibattito pubblico e il controllo diffuso dell’agere amministrativo ai fini dell’attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

La pubblicazione di documenti e di dati della PA ha la funzione di consentire a chiunque di accedere a una serie di informazioni indispensabili per conoscere in concreto l’operato degli organi pubblici in un’ottica di amministrazione trasparente al servizio del cittadino, sicché la trasparenza assume anche la finalità di contrasto alla cattiva amministrazione e alla corruzione (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 6 marzo 2019, n. 1546; sez. VI, sent. 25 giugno 2018, n. 3907 e sent. 20 novembre 2013, n. 5515).

Pertanto, la mancata divulgazione delle informazioni che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare viola il principio di open government cui è orientato il d.lgs. n. 33/2013, minando il rapporto tra privato-cittadino e amministrazione perché non consente al primo la formazione di un autonomo bagaglio conoscitivo necessario per la valutazione critica dell’azione amministrativa.

In questo ambito assumono spiccato rilievo le pronunce della Corte dei conti, le quali hanno la funzione di intercettare eventuali comportamenti rivolti a sviare il ciclo di bilancio dal percorso costituzionalmente garantito dell’equilibrio tra le entrate e le spese; quindi, in un contesto caratterizzato da elevato tecnicismo, qual è quello della gestione delle risorse pubbliche, i provvedimenti della magistratura contabile consentono di decodificare e rendere leggibili le scelte dell’amministrazione pubblica e, pertanto, valutare se queste siano improntate, o meno, alla corretta e sana gestione finanziaria.

In sostanza, il d.lgs. n. 33/2013, nell’imporre la pubblicazione sul sito istituzionale dei rilievi della Corte, riconosce ad essa, tra le tante, anche la funzione di filtro nel rapporto tra privato e amministrazione, consentendo al cittadino, attraverso le pronunce di un Giudice terzo e imparziale, di valutare in piena autonomia se l’agere amministrativo sia improntato o meno alla corretta e sana gestione finanziaria; conseguentemente, i giudici hanno ribadito l’obbligo di puntuale pubblicazione dei rilievi di questa Corte sul sito ufficiale dell’Amministrazione comunale, nella relativa pagina all’uopo dedicata.

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